Nuovo Decreto Covid – 8.01.2022 – Rientro in sicurezza
Dopo il Decreto-legge n. 121/2021 (estensione del green pass e mascherine all’aperto) e il Decreto-legge n. 229/2021 (la “nuova” quarantena per i vaccinati) arriva il terzo, recente, provvedimento del Governo dedicato all’emergenza Covid19 e alle misure per il contenimento del coronavirus
Allegati:
Nota indicazioni operative per le scuole a cura del Ministero dell’Istruzione
Rientro in sicurezza
Rientro a scuola e gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo
Si comunica che il Consiglio dei Ministri, riunitosi mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto legge che introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
Nella Scuola dell’Infanzia con un solo caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.
Nella Scuola primaria con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Nella Scuola secondaria di I grado le indicazioni sono le seguenti:
1. fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2.
2. con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo o che non hanno ricevuto la prima dose. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe.
3. con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
Si specifica che la distribuzione di mascherine ffp2 è prevista solo per il personale “preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie” (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota n.1385 del 29/12/2021).
La comunità educante è invitata a seguire le consuete raccomandazioni per ostacolare la diffusione del virus. Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
