DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24. Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Nota di approfondimento – OBBLIGO VACCINALE
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Si riportano, poi, qui di seguito due recenti FAQ del Ministero dell’Istruzione relative alla verifica del Green Pass e all’obbligo vaccinale per il personale guarito da SARS-CoV-2.
- Dopo il 30 aprile 2022 è ancora obbligatorio mostrare la certificazione verde COVID-19 per accedere ai locali scolastici?
No. Come stabilito dall’art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 24 del 2022, l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID – 19 per l’accesso alle strutture del sistema nazionale di istruzione termina il 30 aprile 2022.
Dopo tale data, per accedere ai locali della scuola non è più richiesta la verifica del green pass base, né tantomeno di quello rafforzato, né per il personale della scuola né per altri. Di conseguenza la funzione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione che consentiva alle scuole di verificare in maniera automatica la certificazione verde COVID – 19 per il personale in servizio è stata disabilitata.
Il personale della scuola non vaccinato, ma guarito dall’infezione da SARS-CoV-2, è in regola con l’obbligo vaccinale?
A seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute si rileva quanto segue.
Per il personale guarito, misure di cautela sanitaria connesse all’infezione impongono il differimento del termine per la somministrazione del vaccino per un lasso temporale dipendente dalla storia vaccinale del soggetto con pregressa infezione da SARS-CoV-2. Terminato il periodo di differimento risulta nuovamente efficace l’obbligo vaccinale, che permane per tutto il personale a tempo indeterminato e determinato fino al 15 giugno 2022. Considerato che l’apposita funzionalità del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione (SIDI) consente al dirigente scolastico, o suo delegato, di verificare quotidianamente l’adempimento dell’obbligo vaccinale, nel caso in cui il sistema rilasci un esito negativo, il Dirigente Scolastico verifica con il personale interessato l’eventuale esistenza di una valida giustificazione, per poi procedere secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Infine, due possibili casi.
Consideriamo il caso di due docenti che, a breve, potrebbero risultare non in regola con l’obbligo vaccinale. Il primo non si è mai sottoposto alla vaccinazione ma si è ammalato di Covid 19. Il secondo ha completato il ciclo di vaccinale primario, ma non si è ancora sottoposto alla dose di richiamo. Entrambi hanno il green pass in scadenza. Che cosa fare?
I guariti dal Covid, dopo 90 giorni dal tampone negativo attestante la guarigione, risultano nuovamente inadempienti all’obbligo vaccinale e, di conseguenza, non possono restare in classe con gli alunni e sono sottoposti al regime delle 36 ore, di cui alla nota n.659/2022.
Chi ha assolto il ciclo vaccinale primario, ma non ha ancora la dose di richiamo, decorsi 120 giorni viene segnalato dal sistema SIDI con il bollino rosso, in quanto inadempiente all’obbligo vaccinale. ( dal 10 gennaio, con il decreto legge n.221 del 24 dicembre, in vigore dal 25 dicembre 2021, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose è stato ridotto da 5 a 4 mesi, ovvero 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario).
Quindi, in relazione ai due possibili casi citati, booster entro 120 giorni per chi ha concluso il ciclo primario e vaccino entro 90 giorni per i docenti guariti mai vaccinati.